Sez. 1, Sentenza n. 509 del 04/03/1970 (Rv. 345542 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA SENTENZA E ORDINANZA - CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO TRA SENTENZA E ORDINANZA - CONTRADDITTORIETA - SUSSISTENZA.*
L'eventuale contrasto fra un'ordinanza e la successiva sentenza, emessa dallo stesso giudice, importa solo che la pronuncia di merito costituisce revoca implicita dell'ordinanza e giammai contraddittorieta di motivazione, ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ, che si verifica, invece, solo quando il contrasto sussista fra le varie ragioni e argomentazioni poste dal giudice a sostegno della sentenza e sia tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico seguito dal giudice nella sua decisione. (Conf 3536-68, massima n 336708).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)