Sez. 2, Sentenza n. 3536 del 25/10/1968 (Rv. 336708 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - CONTRASTO TRA ORDINANZA E SUCCESSIVA SENTENZA - CONTRADDITTORIETA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche per implicito, modificate o revocate. L'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa solo che la pronuncia di merito costituisce revoca implicita dell'ordinanza, ma giammai contraddittorieta della motivazione della sentenza. (Conf. Alla sent. N. 1449-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)