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Sez. 3, Sentenza n. 4106 del 11/09/1978 (Rv. 393723 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONE DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LO SCIOGLIMENTO DI UNA COMUNIONE IMMOBILIARE - ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALLE PARTI CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - TRANSAZIONE AL DI FUORI DEL PROCESSO - CONFIGURABILITA - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE - IRRILEVANZA - ARBITRAGGIO TECNICO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393723-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONE DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - IN GENERE - CONTROVERSIA PER LO SCIOGLIMENTO DI UNA COMUNIONE IMMOBILIARE - ACCORDO TRANSATTIVO STIPULATO DALLE PARTI CON LA COLLABORAZIONE DEL CONSULENTE D'UFFICIO - TRANSAZIONE AL DI FUORI DEL PROCESSO - CONFIGURABILITA - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL CONSULENTE - IRRILEVANZA - ARBITRAGGIO TECNICO - INSUSSISTENZA.*

L'accordo transattivo stipulato tra le parti, con la collaborazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, in una controversia promossa per lo scioglimento di una comunione immobiliare, sebbene sottoscritto anche dal consulente tecnico, ha natura di transazione conclusa fra le parti al di fuori del processo, e non configura la conciliazione prevista dall'art 199 cod proc civ che e limitata all'ipotesi dell'esame contabile affidato al consulente tecnico e resta circoscritta nell'ambito delle controversie in materia di contabilita, e neppure l'ipotesi di "un arbitraggio tecnico" (rituale o non rituale) con riferimento agli artt 455 e seguenti cod proc civ (anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n 533 del 1973), riguardando queste norme l'arbitrato dei consulenti tecnici nelle controversie individuali di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)