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Sez. 5, Sentenza n. 14307 del 07/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 234591 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Nozione di "cose che servirono a commettere il reato" - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234591-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, senza che siano richiesti requisiti di "indispensabilità", ossia senza che debba sussistere un rapporto causale diretto e immediato tra la cosa e il reato nel senso che la prima debba apparire come indispensabile per l'esecuzione del secondo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'uso dell'autovettura confiscata fosse stato necessario per l'esecuzione del reato di tentato furto di un'autovettura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)