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Sez. 1, Sentenza n. 38650 del 18/09/2008 Cc. (dep. 14/10/2008) Rv. 241304 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Nozione di "cose che servirono a commettere il reato" - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241304-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il reato", ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività punibile, anche se a tale fine non indispensabili, purché vi sia tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una palestra in cui avveniva la distribuzione illecita di sostanze anabolizzanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)