Sez. L, Sentenza n. 10285 del 01/12/1994 (Rv. 488969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Esecuzione della notificazione in uno dei tre luoghi indicati dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Facoltà dell'impugnante - Presupposti - Elezione di domicilio in primo grado - Efficacia per il successivo grado - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato in tale domicilio - Validità - Mancata rappresentanza del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo" sia nel domicilio eletto sia nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati. L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con la conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione, ancorché il procuratore presso il quale è avvenuta tale elezione non abbia poi rappresentato la parte anche nel giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)