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Sez. L, Sentenza n. 7214 del 17/05/2002 (Rv. 554505 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione della sentenza o mancata nozione di domicilio o dichiarazione di residenza all'atto della notifica - Esecuzione della notificazione in uno dei tre luoghi indicati dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Facoltà dell'impugnante - Elezione di domicilio in primo grado se non revocata - Efficacia per il successivo grado - Conseguenze - Ricorso per cassazione notificato in tale domicilio - Validità.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554505-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei tre luoghi indicati. L'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il successivo grado, con la conseguente validità della notifica del ricorso per cassazione eseguita nel domicilio oggetto di tale elezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)