Sez. 2, Sentenza n. 3309 del 25/07/1977 (Rv. 386858 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - FORME - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONDOMINO MOROSO - ESISTENZA E LIQUIDITA DEL CREDITO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - LEGITTIMITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - FORME - INSUSSISTENZA - LIMITI - CONDOMINO MOROSO - ESISTENZA E LIQUIDITA DEL CREDITO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - LEGITTIMITA.*
L'Obbligo dell'amministratore di un condominio edilizio di sottoporre alla fine di ogni anno il conto della sua gestione all'approvazione dell'assemblea dei condomini puo essere assolto senza speciali forme, bastando l'indicazione degli elementi necessari all'intelligibilita dei modi d'impiego dei fondi e della ripartizione delle spese. Spetta comunque al giudice del merito, adito dall'amministratore per l'emissione di un decreto ingiuntivo contro un condomino moroso, valutare l'esistenza e la liquidita del credito vantato. (V 3936/75, mass n 378205; (V 1588/72).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)