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Sez. 2, Sentenza n. 3936 del 25/11/1975 (Rv. 378205 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - FORMALITA PARTICOLARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLE MODALITA DI IMPIEGO DEI FONDI CON ENUNCIAZIONE DELLE SPESE RIPARTITE PROPORZIONALMENTE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378205-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO - FORMALITA PARTICOLARI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLE MODALITA DI IMPIEGO DEI FONDI CON ENUNCIAZIONE DELLE SPESE RIPARTITE PROPORZIONALMENTE - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo dell'amministratore del condominio di sottoporre, alla fine di ciascun anno, il conto della sua gestione all'approvazione dell'assemblea dei condomini puo essere assolto senza l'osservanza di particolari formalita, essendo a tal fine sufficiente, - quanto meno nel caso in cui il conto si riferisce ai condominii di modeste proporzioni -, che esso, anche se non redatto in rigorosa Forma contabile, contenga gli elementi essenziali occorrenti per rendere intellegibili, ai singoli condomini, le modalita di impiego dei fondi anticipati dai medesimi per la gestione del condominio, con enunciazione delle spese, suddivise per categorie e ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettive quote.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 2, Cod. Civ. art. 1135 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)