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Sez. U, Sentenza n. 11366 del 26/11/1990 (Rv. 469914 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AMMINISTRATORI ED IMPIEGATI DI ENTI TERRITORIALI MINORI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - NUOVA DISCIPLINA EX ARTT. 58 E 64 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - DISTINZIONE TRA RESPONSABILITÀ PER ATTI DI GESTIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA GENERICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469914-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - AMMINISTRATORI ED IMPIEGATI DI ENTI TERRITORIALI MINORI - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - NUOVA DISCIPLINA EX ARTT. 58 E 64 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - DISTINZIONE TRA RESPONSABILITÀ PER ATTI DI GESTIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA GENERICA - ESCLUSIONE.*

In tema di responsabilità risarcitoria di amministratori ed impiegati di enti territoriali minori, per danno arrecato ai medesimi, la giurisdizione della Corte dei conti deve essere affermata senza possibilità di distinguere a secondo che si tratti di responsabilità per Atti di gestione diretta del patrimonio di detti enti, o di responsabilità amministrativa cosiddetta generica, atteso che gli artt. 58 e 64 della legge 8 giugno 1990 n. 142, di immediata applicabilità, quale "jus superveniens" sulla giurisdizione, rendono nei loro confronti operanti le regole vigenti in materia di responsabilità contabile degli impiegati civili dello stato (le quali non assegnano rilievo all'indicata distinzione) ed espressamente abrogano le Disposizioni della legge comunale e provinciale circa la devoluzione al giudice ordinario delle controversie inerenti alla suddetta responsabilità generica (artt. 261-265 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)