Sez. U, Sentenza n. 188 del 26/03/1999 (Rv. 524591 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratori e personale degli enti locali - Direttore dei lavori di un'opera pubblica appaltata dal comune - Inserimento come "agente" nell'apparato amministrativo dell'ente appaltante - Sussistenza - Conseguenze - Assoggettamento della responsabilità per danni cagionati all'ente nell'espletamento dell'incarico alla giurisdizione della Corte dei Conti - A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 - Applicabilità di quest'ultima ai giudizi pendenti ed all'ipotesi di esaurimento dell'incarico prima della sua entrata in vigore.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 52 primo comma del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che dalla data entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142, in base all'art. 58 di quest'ultima, è divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e ss. del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la cosiddetta responsabilità formale e la responsabilità amministrativa, devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella ordinaria (nell'affermare tale principio le Sezioni Unite hanno anche precisato che il citato art. 52 è applicabile con riguardo ai giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, alla stregua dell'art. 5 cod. proc. civ. nel testo all'epoca vigente, che considerava influenti sulla giurisdizione i mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione stessa, nonché con riferimento al caso, nel quale la direzione dei lavori si fosse a quella data già esaurita, non sussistendo in proposito alcuna violazione dell'art. 25 primo comma della Costituzione, che è applicabile soltanto in materia penale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)