Sez. 1, Sentenza n. 18169 del 09/09/2004 (Rv. 576913 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Liquidazione dei danni anche d'ufficio - Presupposto - Prova dell'"an" e del "quantum", o desunzione di questi ultimi dagli atti di causa.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, "ex" art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)