Sez. 2, Sentenza n. 3941 del 18/03/2002 (Rv. 553126 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata - Proposizione per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Liquidazione dei danni anche d'ufficio - Presupposti - Prova dell'an e del quantum o desumibilità dagli atti di causa - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 cod. proc. civ. non attiene al merito della controversia, (i cui termini, con riferimento all'oggetto ed alla "causa petendi" delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati) e, pertanto, può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la parte istante, sovente solo al termine dell'istruttoria, è in grado di valutarne la fondatezza e/o di determinare l'entità del danno subito. Peraltro, la liquidazione di tale danno, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova sia dell'"an" sia del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)