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Sez. 2, Sentenza n. 5579 del 17/05/1991 (Rv. 472227 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa | Liquidazione degli onorari a carico del cliente - Riferimento al valore effettivo della causa - Condizione - Rilevanza del momento di proposizione della domanda - Svalutazione successiva - Tariffe vigenti al momento della cessazione dell'incarico - Funzioni di tutela del credito.
Stato
decisa il 1991-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472227-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa

In tema di liquidazione, a carico del cliente, degli onorari di avvocato o procuratore, e per il caso in cui si faccia riferimento al valore effettivo della controversia, in quanto manifestamente diverso da quello presunto in base alle norme sulla competenza, anche tale valore effettivo va riscontrato con riferimento alla data della domanda, mentre le ragioni del creditore, in relazione alla svalutazione sopravvenuta dopo tale data, trovano adeguata tutela nell'applicabilità della tariffa forense in vigore al momento della cessazione dell'incarico (oltre che, eventualmente, nel concorso dei presupposti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., nella risarcibilità del maggior danno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 26/09/1979 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)