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Sez. 2, Sentenza n. 2172 del 27/02/1998 (Rv. 513113 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Determinazione - Criteri - Valore riferito alla domanda iniziale - Interessi e "rivalutazione" maturati nelle more della controversia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513113-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA

Il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della lite, senza che assumano rilevo, al riguardo, gli interessi e la eventuale "rivalutazione" maturati sulla somma capitale, nelle more della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)