Sez. L, Sentenza n. 11524 del 19/11/1997 (Rv. 510150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancata concessione e sua definitiva perdita - Illiceità - Disciplina della relativa ipotesi mediante contratto o legge - Inammissibilità - Attribuzione patrimoniale dovuta al lavoratore - Natura risarcitoria - Presunzione assoluta di danno - Liquidazione - Parametri - Fattispecie relativa allo svolgimento del lavoro nel settimo giorno consecutivo senza recupero del riposo nel settore delle aziende di pubblico trasporto in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost., e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato a un'inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto "all'an") di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata - disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, escluso che gli artt. 16 e 17 del c.c.n.l. del 1976 per gli autoferrotranvieri si riferissero all'ipotesi del lavoro prestato nel settimo giorno senza fruizione né recupero del riposo settimanale, ancorché per limitarsi a disciplinare il riconoscimento di una indennità risarcitoria, aveva liquidato il danno equitativamente, nella misura del 30 per cento della retribuzione normale per ogni giorno di riposo non goduto).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2109 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)