Sez. L, Sentenza n. 6327 del 11/07/1996 (Rv. 498497 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancata concessione e sua definitiva perdita - Illiceità - Disciplina relativa da contratto o per legge - Inammissibilità - Attribuzione patrimoniale - Natura risarcitoria - Presunzione assoluta di danno - Liquidazione - Parametri - Fattispecie relativa a clausola collettiva per gli autoferrotranvieri del 1976 relativa alla disciplina del lavoro nel settimo giorno consecutivo senza recupero del riposo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La mancata concessione del riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso da parte del lavoratore è illecita, contrastando (oltre che con l'art. 2109, primo comma, cod. civ.) con l'art. 36, terzo comma, Cost., e, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata né da clausole di contratto collettivo, che sarebbero nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., né dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale. L'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore (che abbia prestato la sua opera nel settimo giorno consecutivo) per la definitiva perdita del riposo ha natura non retributiva ma risarcitoria di un danno (usura psicofisica) correlato a un'inadempienza del datore di lavoro; e tale danno - che è oggetto (quanto "all'an") di presunzione assoluta - non corrisponde necessariamente all'importo di una retribuzione giornaliera, ma deve essere determinato in concreto (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito, secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di sue eventuali clausole che - a differenza di quelle (nulle e perciò inutilizzabili) direttamente regolamentatrici dell'ipotesi illecita suindicata - disciplinino solo gli aspetti risarcitori della (illecita) prestazione di lavoro nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio, suesposto, ha cassato, anche per vizi di motivazione e violazione di canoni di ermeneutica, la sentenza la quale aveva ritenuto che gli art. 16 e 17 del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri del 1976 regolamentassero validamente l'ipotesi della prestazione lavorativa nel settimo giorno consecutivo senza recupero del riposo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)