Sez. 3, Sentenza n. 35011 del 17/06/2003 Ud. (dep. 29/08/2003) Rv. 226162 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto abusivo - Suscettibile di sanatoria ex art. 13 - Successivamente demolito - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Estinzione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'estinzione del reato di costruzione abusiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto sempre che si tratti di costruzione che se non demolita avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria; in tal caso l'accertamento e la certificazione di conformità effettuata dal Sindaco ai sensi del citato art. 13 tiene luogo della sanatoria rilasciata per i manufatti ancora esistenti.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)