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Sez. 3, Sentenza n. 41764 del 24/09/2004 Ud. (dep. 27/10/2004) Rv. 230314 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto abusivo - Suscettibilità di condono ex art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 - Demolizione del manufatto da parte dell'imputato - Possibilità di accedere all'oblazione - Ammissibilità - Estinzione del reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge n. 47 del 1985.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230314-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'estinzione del reato di costruzione abusiva a seguito del pagamento dell'oblazione, per effetto del condono edilizio ai sensi del D.L. 24 novembre 2003 n. 326 convertito nella legge n. 269 del 2003, si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto beneficiarne per la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 32 comma secondo, e seguenti della stessa legge e cioè, in primo luogo, per essere la stessa stata ultimata prima della data del 31 marzo 2003.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)