Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 23/11/1967 (Rv. 330388 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA CIVILE - INTERVENTO DELL'ASSICURATORE PER IL RIMBORSO IN VIA SURROGATORIA DELLE CURE MEDICHE EFFETTUATE ALL'ASSICURATO - DIPENDENZA DI CAUSE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTE LE PARTI IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA CIVILE - INTERVENTO DELL'ASSICURATORE PER IL RIMBORSO IN VIA SURROGATORIA DELLE CURE MEDICHE EFFETTUATE ALL'ASSICURATO - DIPENDENZA DI CAUSE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI TUTTE LE PARTI IN CASSAZIONE.*
Qualora nel corso di un giudizio per responsabilita civile sia intervenuto l'assicuratore (nella specie l' INAM) al fine di ottenere dal danneggiante, in via surrogatoria, il rimborso delle somme esborsate per le cure mediche svolte in favore del danneggiato, si costituisce fra tutte le parti in causa un ipotesi di litisconsorzio necessario processuale sotto il profilo della dipendenza di cause, in quanto la decisione sulla causa relativa alla responsabilita del danneggiante costituisce il presupposto logico della decisione sulla causa proposta dall'assicuratore avente ad oggetto l'Azione surrogatoria. Pertanto, ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ. il giudizio di Cassazione deve svolgersi necessariamente anche nei confronti dell'assicuratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)