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Sez. 3, Sentenza n. 131 del 13/01/1975 (Rv. 373305 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - INTERVENTO DELL'ASSICURATORE PER L'ESERCIZIO DELLA SURROGAZIONE - DIPENDENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - INSCINDIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - APPELLO DELL'ASSICURATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - NECESSITA - OMISSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373305-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL DANNEGGIATO - INTERVENTO DELL'ASSICURATORE PER L'ESERCIZIO DELLA SURROGAZIONE - DIPENDENZA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - INSCINDIBILITA IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - APPELLO DELL'ASSICURATORE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - NECESSITA - OMISSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO.*

Qualora nel giudizio di risarcimento dei danni per responsabilita civile sia intervenuto volontariamente l'istituto assicuratore per esercitare il suo diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, si determina un'ipotesi di dipendenza di cause che, in caso di impugnazione della sentenza da parte dell'assicuratore contro il responsabile, determina la necessita dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiato a norma dell'art 331 cod proc civ; ove l'integrazione non sia stata disposta la sentenza di appello dev'essere cassata e la causa deve essere rimessa ai giudici di secondo grado. (V 1647/71, mass n 352084; 2816/67, mass n 330388).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)