Sez. L, Sentenza n. 2741 del 18/03/1987 (Rv. 451852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E L'ORDINE GIUDIZIALE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E L'ORDINE GIUDIZIALE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE - DIRITTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - SUSSISTENZA.*
Nel periodo compreso tra il licenziamento e l'ordine giudiziale di reintegrazione continua a gravare sul datore di lavoro l'Obbligo di versare all'i.N.P.S. i contributi assicurativi, commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nello stesso periodo, in quanto il licenziamento illegittimo non produce la cessazione né del rapporto di lavoro né di quello assicurativo-previdenziale ad esso collegato. Conseguentemente, l'omissione contributiva relativa al periodo suindicato (in Mancanza di un danno attuale ad essa conseguente) attribuisce al lavoratore licenziato non il diritto al risarcimento ma solo quello alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa. (V 4307/85, mass n 441784; (V 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2116, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)