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Sez. L, Sentenza n. 4307 del 20/07/1985 (Rv. 441784 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - LICENZIAMENTO SUCCESSIVAMENTE DICHIARATO ILLEGITTIMO - PERSISTENZA IN VITA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - MANCATA EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NEL PERIODO DI INATTUAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441784-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - LICENZIAMENTO SUCCESSIVAMENTE DICHIARATO ILLEGITTIMO - PERSISTENZA IN VITA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - MANCATA EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE NEL PERIODO DI INATTUAZIONE DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Il diritto del lavoratore agli adempimenti assicurativi, anche se l'ammontare dei contributi è commisurato a quello della retribuzione, non è una derivazione del diritto alla retribuzione, in quanto entrambi tali diritti - come i corrispondenti obblighi del datore di lavoro - sorgono contemporaneamente, come effetto immediato dell'instaurazione del rapporto di lavoro, e possono avere, nell'esecuzione di questo, sorte diversa ed indipendente, in ragione della diversa disciplina cui sono sottoposti e del funzionamento dell'Obbligo contributivo nell'ambito di un connesso rapporto previdenziale trilaterale. Conseguentemente, nel caso di inattuazione funzionale del rapporto di lavoro (nella specie, per licenziamento dichiarato di poi illegittimo), la persistenza in vita del medesimo legittima la pretesa risarcitoria relativa, oltre che alla mancata percezione della retribuzione, all'omissione delle contribuzioni previdenziali, nonostante la mancata erogazione della retribuzione nel periodo predetto. (V 4790/80, mass n 408613; (V 3104/79, mass n 399462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)