Sez. 4, Sentenza n. 2748 del 10/11/1981 Ud. (dep. 16/03/1982) Rv. 152756 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - CESSAZIONE DEGLI ULTERIORI EFFETTI DEL REATO - RIFERIBILITÀ AI SOLI EFFETTI PENALI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONCORSO TRA AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - CESSAZIONE DEGLI ULTERIORI EFFETTI DEL REATO - RIFERIBILITÀ AI SOLI EFFETTI PENALI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONCORSO TRA AMNISTIA E PRESCRIZIONE.*
Quando più cause estintive del reato intervengono in tempi diversi, quella successiva fa cessare i soli effetti penali non ancora estinti in conseguenza delle cause precedenti, ma non anche quelli civili. Ne deriva che, in caso di Estinzione del reato per amnistia, le statuizioni civili - adottate ai sensi dell'art. 12 legge 405 del 1978 - non sono suscettibili di annullamento per il fatto che, in tempo successivo, sia maturata la prescrizione del reato. (il contrasto, in tema, è già stato segnalato, V. Mass. 900028).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)