Sez. 4, Sentenza n. 8899 del 15/02/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155480 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA CAUSA ESTINTIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI PROVVEDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - RATIO.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SOPRAVVENIENZA DI ALTRA CAUSA ESTINTIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DI PROVVEDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA - RATIO.*
Gli effetti della Estinzione del reato sulle obbligazioni civili da esso derivanti e sull'Azione civile esercitata nel processo penale, non sono regolate dalle norme sul concorso di cause estintive del reato e della pena. Quindi il sopravvenire, dopo l'amnistia, di altra causa estintiva del reato non priva il giudice penale del potere - dovere di pronunciarsi sul gravame agli effetti civili. (Conf mass n 150196; (Conf mass n 152756; (Conf mass n 150645; (Conf mass n 153856; (Conf mass n 900028 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)