Sez. 5 - , Sentenza n. 26046 del 16/12/2016 (Rv. 641952 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Complesso aziendale comprendente beni immobili - - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Differenza rispetto ad imposta di successione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
In tema di imposte ipotecarie, la base imponibile di un complesso aziendale comprendente beni immobili va determinata stabilendo il valore di mercato di ciascuno di essi, senza tenere conto delle passività che eventualmente gravano su questi ultimi, come, invece, previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 347 del 1990 ai fini dell’individuazione dell'imponibile sul trasferimento dell’azienda "mortis causa", essendo diverso il presupposto impositivo, che va identificato nella trascrizione dell'atto, rispetto a quello dell'imposta sulle successioni, che colpisce il trasferimento dei beni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)