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Sez. 5, Sentenza n. 13489 del 08/06/2007 (Rv. 599656 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Complesso aziendale comprendente beni immobili - Trasferimento - Base imponibile - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599656-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

L'imponibile di un immobile facente parte di un'azienda (globalmente) ceduta, da prendere a base al fine dell'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale sull'immobile stesso, va determinato secondo la disciplina - ordinaria - dell'imposta di registro applicabile all'immobile "in sè" e non secondo la disciplina - speciale - di tale imposta applicabile all'immobile quale componente dell'azienda (globalmente) ceduta: nella determinazione di detto imponibile, pertanto, non trova applicazione l'art. 22, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, secondo il quale il valore dei diversi beni di un'azienda ceduta va determinato tenendo (proporzionalmente ad essi) conto delle passività dell'azienda tessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 22 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50 com. 3, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)