Sez. 2, Sentenza n. 19476 del 16/09/2014 (Rv. 632241 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO AMMINISTRATIVO | Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Proponibilità della domanda di indennizzo - Condizioni - Presentazione dell'istanza di prelievo - Disposizione correttiva ex art. 1 del d.lgs. n. 195 del 2011 - Incidenza - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO AMMINISTRATIVO
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, sull'applicazione della condizione di proponibilità di cui all'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, non incide la disposizione correttiva di cui all'art. 1, comma 3, lett. a, n. 6, del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, dovendosi ritenere, fin dall'inizio chiara e tale da non generare dubbi la volontà del legislatore di fare dipendere comunque dalla presentazione dell'istanza di prelievo la proponibilità della domanda di equa riparazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 4 art. 3 com. 23, Decreto Legisl. 15/11/2011 num. 195 art. 1 com. 3 lett. A) CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)