diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 24433 del 30/10/2013 (Rv. 628862 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Giudicato esterno in materia tributaria - Efficacia in giudizio avente finalità diverse - Limiti - Accertamento della situazione giuridica e soluzione di questioni di fatto o di diritto comuni ad entrambe le cause - Applicabilità ai rapporti di durata - Sussistenza - Elementi costitutivi riguardanti più periodi d'imposta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628862-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

In tema di giudicato esterno, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo; detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo, e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (come nella specie, la costituzione del soggetto in società di capitali, la sua ubicazione nei territori del Mezzogiorno e la novità dell'iniziativa produttiva agevolabile), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa alla esenzione decennale IRPEG e ILOR).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)