Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11600 del 14/05/2018 (Rv. 648531 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato esterno - Presupposti - Conseguenze - Diversità di finalità dei giudizi interessati - Irrilevanza - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE
Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto una opposizione avverso un decreto di pagamento per l'attività di custodia di veicoli in considerazione del fatto che ogni affidamento in custodia dava luogo ad un rapporto giuridico autonomo, di talché difettava il presupposto di operatività del giudicato esterno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)