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Sez. 3, Sentenza n. 9698 del 28/09/1998 (Rv. 519228 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Locazione abitativa - Risarcimento per ritardato adempimento - Obbligazioni del conduttore - Termini dilatori fissati in sentenza per l'esecuzione e graduazione dello sfratto o proroghe e sospensioni "ex lege" irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519228-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

In tema di locazione abitativa, il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è tenuto a norma dell'art. 1591 cod. civ. dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento - e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, a corrispondere l'ammontare di detta penale - ancorché il ritardo sia dipeso da vicende dilatorie dovute a termini fissati in sentenza per la esecuzione e graduazione dello sfratto o a proroghe e sospensioni "ex lege" dello stesso, perché trattandosi di termini apposti alla esecuzione forzata e non all'adempimento, non fanno venir meno la mora e così la responsabilità del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)