Sez. 3, Sentenza n. 10887 del 04/11/1993 (Rv. 484163 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Locazione abitativa - Risarcimento per il ritardato adempimento - Obbligazione del conduttore - Termini dilatori fissati in sentenza per l'esecuzione e graduazione dello sfratto o proroghe e sospensioni "ex lege" - Irrilevanza - Esonero del conduttore dal risarcimento ex art. 2 D.L. n. 393 del 1987 - Limitazione alle locazioni ad uso non abitativo.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione
In tema di locazione abitativa, il conduttore in ritardo nella riconsegna dell'immobile è tenuto a norma dell'art. 1591 cod. civ. dalla data di cessazione legale del contratto, oltre al pagamento del corrispettivo convenuto, anche al risarcimento del maggior danno subito dal locatore, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento - e pertanto, qualora questo danno sia stato determinato con apposita clausola penale, a corrispondere l'ammontare di detta penale - ancorché il ritardo sia dipeso da vicende dilatorie dovute a termini fissati in sentenza per la esecuzione e graduazione dello sfratto o a proroghe e sospensioni "ex lege" dello stesso, perché trattandosi di termini apposti alla esecuzione forzata e non all'adempimento, non fanno venir meno la mora e così la responsabilità del conduttore, senza che al riguardo possa rilevare la norma di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 1987 n. 393 (convertito in legge 25 novembre 1981 n. 478), - che esonera il conduttore dal risarcimento dei danni di cui all'art. 1591 cod. civ. per il tempo intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio - atteso che detta norma si applica espressamente alle sole locazioni di immobili ad uso non abitativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/09/1987 num. 393 art. 2 CORTE COST., Legge 25/11/1987 num. 478 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)