Sez. 1, Sentenza n. 11606 del 18/11/1998 (Rv. 520783 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Operazioni di credito su pegno compiute da banche espressamente autorizzate - Esclusione dall'azione revocatoria ex art. 67 comma terzo legge fall - Apertura di credito garantito da pegno concesso da banche prive di specifica autorizzazione - Estensione della previsione normativa - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il comma terzo dell'art. 67 legge fall - a norma del quale le disposizioni dei due precedenti commi del medesimo articolo in tema di revocatoria non si applicano, fra l'altro, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, e limitatamente a tali operazioni - è da intendersi, alla stregua della sua formulazione letterale e della sua finalità di tutela esclusiva delle attività di prestito esercitate da enti per esse specificamente predisposti e autorizzati, come riferito soltanto alle banche espressamente autorizzate a concedere prestiti (anche di modico valore) su pegno e svolgenti tali attività in modo istituzionale e con apposita organizzazione, senza che abbia rilievo la circostanza che, di fatto, altre aziende bancarie possano concedere anticipazioni o aperture di credito garantite da pegno.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)