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Sez. 1, Sentenza n. 7649 del 16/10/1987 (Rv. 455546 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO COMPIUTE DA BANCHE AUTORIZZATE IN GENERE ALLA FUNZIONE CREDITIZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455546-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - OPERAZIONI DI CREDITO SU PEGNO COMPIUTE DA BANCHE AUTORIZZATE IN GENERE ALLA FUNZIONE CREDITIZIA - ESCLUSIONE.*

Il terzo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, a norma del quale non si applicano le Disposizioni dettate dai precedenti due commi in tema di revocatoria, fra l'altro, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno limitatamente a queste operazioni, va inteso riferito, alla stregua della sua formulazione letterale nonché della sua finalità di tutelare esclusivamente peculiari attività di prestito esercitate da enti per esse specificamente predisposti ed autorizzati, non alle banche che siano in genere autorizzate alla funzione creditizia, quando svolgano anticipazioni od aperture di credito garantite da pegni, ma soltanto alle banche che siano espressamente autorizzate a concedere prestiti (anche di modico valore) su pegno, e che svolgano tale attività in modo istituzionale e con apposita organizzazione (monti di credito su pegno, casse di risparmio ed istituti di credito con Sezioni per le operazioni su pegni). (Conf 579/85, mass n 438791; (contra 1333/76, mass n 380020).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)