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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27331 del 05/12/2013 (Rv. 629236 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Convalida del temporaneo restringimento dello straniero - Poteri del giudice - Obbligo di verifica della validità dell'espulsione - Esclusione - Fondamento - Garanzia dei diritti dello straniero mediante la cosiddetta "doppia tutela" - Dedotta presentazione di domanda di permesso umanitario - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629236-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di immigrazione, al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero compete solo un controllo, da effettuare "ex actis", dell'esistenza ed efficacia del decreto espulsivo (oltre ad una verifica sulle condizioni di legalità delle misure di trattenimento), mentre va esclusa la sussistenza di un obbligo di indagine officiosa estesa alla validità dell'espulsione, dovendosi ritenere tale soluzione coerente ai precetti della effettività della tutela proveniente dalla Corte Europea e dalle direttive dell'Unione, poiché il sistema nazionale assegna all'espellendo una doppia e completa tutela, quella a cognizione piena ed a domanda propria del ricorso avverso la espulsione, e quella officiosa (ma immediata) sulle condizioni di legalità della misura restrittiva incidente sulla libertà personale. Ne consegue che la deduzione, in sede di convalida del provvedimento prefettizio di trattenimento, della pendenza di una pratica per la concessione di permesso umanitario è ininfluente ai fini della negazione della convalida, ove sia ancora efficace il decreto di espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)