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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11442 del 23/05/2014 (Rv. 631320 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Sospensione del decreto di espulsione - Trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione - Proroga - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631320-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In materia di immigrazione, non può essere disposta dal giudice di pace la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro d'identificazione ed espulsione, quando il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia stato, ancorché indebitamente, sospeso, dal momento che il sindacato giurisdizionale, pur non potendo avere ad oggetto la validità dell'espulsione amministrativa, deve rivolgersi alla verifica dell'esistenza ed efficacia della predetta misura coercitiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/11/2011 num. 150 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)