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Sez. 2, Sentenza n. 8947 del 16/02/2016 Ud. (dep. 04/03/2016) Rv. 265848 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Dovere di rivalutazione delle prove - Sussistenza - Limiti del devoluto.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265848-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

Il giudice d'appello non può limitare il proprio sindacato alla tenuta della motivazione della decisione di primo grado ma, nei limiti del devoluto, ha un preciso dovere di rivalutazione delle prove (Fattispecie relativa all'omessa visione da parte della corte d'appello della videoregistrazione in base alla quale l'imputato invocava una diversa qualificazione giuridica della sua condotta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)