Sez. 4, Sentenza n. 36921 del 07/06/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237236 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Liquidazione a carico dell'erario - Diritto alla liquidazione degli onorari relativi al procedimento monitorio - Sussistenza.
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Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei costi del procedimento monitorio inutilmente intentato per il recupero dei crediti professionali, atteso che il suo esperimento non risponde ad una libera iniziativa del difensore medesimo, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere successivamente la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)