Sez. 4, Sentenza n. 26460 del 16/05/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236942 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Difensore - Liquidazione dell'onorario e delle spese a carico dell'erario - Diritto alla liquidazione delle spese sostenute nella procedura esecutiva per la riscossione dell'onorario - Sussistenza - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
Il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)