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Sez. U, Sentenza n. 7029 del 28/09/2023 Cc. (dep. 16/02/2024) Rv. 285865-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati definiti separatamente con rito abbreviato - Inclusione di un delitto punito con l’ergastolo per il quale sia stata applicata la pena di anni trenta di reclusione, ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. - Nozione di “pena più grave inflitta”.
Stato
decisa il 2023-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285865-02

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)