Sez. 1, Sentenza n. 232 del 18/12/2025 Cc. (dep. 05/01/2026) Rv. 289310-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della continuazione in sede esecutiva - Reati giudicati con rito abbreviato e reato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Rideterminazione della pena - Modalità - Indicazione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione "in executivis" tra più reati giudicati con rito abbreviato ed altro oggetto di una sentenza di patteggiamento, la rideterminazione della pena unica, quando il reato più grave sia individuato in uno di quelli giudicati con rito abbreviato, deve avvenire calcolando gli aumenti di pena per ciascuno degli altri reati giudicati con rito abbreviato, operando sulla pena così risultante la riduzione predeterminata di un terzo, ed infine calcolando l'aumento di pena per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, mantenendo la misura della riduzione già fissata nell'accordo concluso innanzi al giudice della cognizione.
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 137 com. 2, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)