Sez. 2, Sentenza n. 12574 del 18/12/1993 (Rv. 484787 - 01)
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - In genere | Delimitazione dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua - Controversia relativa - Competenza del tribunale delle acque pubbliche - Sussistenza - Proposizione "incidenter tantum" della questione - Irrilevanza.
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Competenza e giurisdizione - In genere
In materia di determinazione dei limiti dell'alveo o delle sponde di un corso d'acqua, ove si debba decidere se ed entro quali limiti un terreno abbia cessato di far parte dell'alveo di un fiume, con la necessità di una indagine tecnica, la competenza della relativa controversia è devoluta al Tribunale delle acque pubbliche, ancorché la questione sia stata proposta "incidenter tantum". Tale competenza resta ferma dovunque si trovi la zona di terreno qualificabile in ipotesi come alveo e indipendentemente da qualsiasi atto o provvedimento amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)