Sez. U, Sentenza n. 4912 del 04/10/1984 (Rv. 436798 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DISCIPLINE EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DEL DIRITTO DI PERCEPIRE UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SUDDETTE SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE RELATIVA A PENSIONE A CARICO DELLO STATO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - PENSIONI - DISCIPLINE EX ART. 9 LEGGE N. 898 DEL 1970 CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO DEL DIRITTO DI PERCEPIRE UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SUDDETTE SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - FATTISPECIE RELATIVA A PENSIONE A CARICO DELLO STATO - DEROGA - ESCLUSIONE.*
L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto di percepire una quota della pensione di riversibilità che spetta o che spetterebbe al coniuge superstite, non opera una ripartizione della pensione, né istituisce nuove forme previdenziali, ma interviene in un rapporto diverso, ed in favore di un soggetto diverso dal titolare della pensione, costituendolo beneficiario di un diritto distinto (sia esso nuovo, oppure riconducibile a quello avente ad oggetto l'assegno di divorzio). Pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario circa le suddette spettanze del coniuge divorziato, secondo la previsione del citato art. 9 e nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 103 della Costituzione, non trova deroga, per il caso di pensione a carico dello stato, in favore della giurisdizione della Corte dei conti, alla quale, quindi, resta sottratta sia la domanda del coniuge divorziato diretta alla attribuzione di quella quota, sia la domanda con cui il medesimo coniuge divorziato insorga contro i provvedimenti amministrativi di rifiuto di ottemperanza alla decisione già resa dal giudice ordinario. Tale principio va affermato indipendentemente da ogni questione sulla ricorrenza, nel caso concreto, dei requisiti e presupposti, processuali e sostanziali, fissati dalla citata norma, anche in relazione all'eventuale sopravvenienza in corso di causa delle modifiche introdotte dalla legge n. 436 del 1978, trattandosi di problemi la cui soluzione spetta al giudice munito della giurisdizione. (V 5521/83, mass n 430454).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 81 CORTE COST., Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)