Sez. U, Sentenza n. 5521 del 08/09/1983 (Rv. 430454 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI DETTA PENSIONE RICONOSCIUTO AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - NATURA - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUALITÀ DI PUBBLICO DIPENDENTE DEL CONIUGE DEFUNTO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI DETTA PENSIONE RICONOSCIUTO AL CONIUGE DIVORZIATO EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 898 DEL 1970 COME MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 436 DEL 1978 - NATURA - ISTANZA DI ATTRIBUZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - QUALITÀ DI PUBBLICO DIPENDENTE DEL CONIUGE DEFUNTO - IRRILEVANZA.*
L'art. 9 della legge primo dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge primo agosto 1978 n. 436, secondo il quale, ove il soggetto obbligato alla prestazione dell'assegno di divorzio sia deceduto senza lasciare un coniuge superstite, ancorché prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1978, il coniuge divorziato può chiedere al tribunale l'attribuzione di una quota della pensione o degli altri assegni che sarebbero spettati al coniuge superstite, non introduce, in favore di detto coniuge divorziato, un diritto a pensione di riversibilità, ovvero ad analogo trattamento previdenziale, ma prevede una prestazione patrimoniale, la quale, pur se con contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio. Pertanto, la giurisdizione di detto giudice ordinario, su quell'istanza di attribuzione, non trova limitazioni o deroghe, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali in tema di riparto della giurisdizione, per il fatto che il coniuge defunto sia stato un pubblico dipendente, o che il suo trattamento pensionistico rientri nella cognizione della Corte dei conti, tenuto conto che la relativa controversia non investe né il diritto alla pensione, né il rapporto di pubblico impiego, ma un diritto autonomo e distinto inerente ai rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio. (V 651/83; (V 3363/79, mass n 399766; (V 754/79, mass n 396927).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 103, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)