diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8831 del 22/07/1992 (Rv. 478302 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Valore dell'uso personale d'autovettura concesso al lavoratore per la prestazione dovuta e premi versati dal datore di lavoro per l'assicurazione contro i rischi extraprofessionali del dipendente - Inclusione.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478302-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Il valore dell'uso personale di autovettura, concesso dal datore di lavoro al lavoratore, in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa, ed i premi versati dal medesimo datore per l'assicurazione del proprio dipendente contro rischi extraprofessionali rientrano nella base di calcolo sia dell'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 (testo originario) cod. civ., sia del trattamento di fine rapporto previsto da detta norma, novellata dalla legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)