Sez. 2, Sentenza n. 2929 del 08/10/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120928 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE(PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ATTI DI RICOGNIZIONE ESEGUITI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ART 304 BIS E TER COD PROC PEN - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE(PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DIFESA E DIFENSORI - ATTI DI RICOGNIZIONE ESEGUITI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ART 304 BIS E TER COD PROC PEN - APPLICABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'applicabilita degli artt 304 bis e ter cod proc pen agli Atti di ricognizione eseguiti dalla polizia giudiziaria postula che si tratti di Atti di ricognizione in senso proprio, come risulta dal riferimento contenuto nell'art 225 cod proc pen. (nella specie e stato ritenuto che l'attivita svolta dalla polizia giudiziaria, anche se comprensiva di un'identificazione delle cose da parte di una delle persone offese, non costituiva una ricognizione in senso tecnico, in quanto non rivestiva alcun interesse per l'identificazione del colpevole-gia individuato-e per l'accertamento della provenienza delle cose stesse-gia effettuato-ma era in semplice funzione della restituzione delle cose a coloro che le avevano richieste e del controllo della polizia sulla veridicita delle affermazioni dei richiedenti). *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)