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Sez. 2, Sentenza n. 11205 del 02/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161913 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DI COSE OGGETTO DEL REATO DA PARTE DELLE PERSONE OFFESE - RISPETTO DELLE NORME SULLA RICOGNIZIONE DI COSE E SULLE COMUNICAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 304 TER E QUATER COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161913-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - IDENTIFICAZIONE DI COSE OGGETTO DEL REATO DA PARTE DELLE PERSONE OFFESE - RISPETTO DELLE NORME SULLA RICOGNIZIONE DI COSE E SULLE COMUNICAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 304 TER E QUATER COD. PROC. PEN. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'identificazione di cose oggetto del reato da parte delle persone offese non richiede né il rispetto delle forme per la ricognizione di cose né l'effettuazione delle comunicazioni prescritte dagli artt. 304, ter e quater, cod. proc. pen. - detta operazione costituisce infatti un mero accertamento e non un atto processuale formale e può essere quindi utilizzato dal giudice liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. (nella specie si trattava di riconoscimento operato in Sede di indagini di polizia giudiziaria). (Conf mass n 150561; (Conf mass n 131220; (Conf mass n 120928).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)