Sez. 2, Sentenza n. 16353 del 03/02/2016 Ud. (dep. 20/04/2016) Rv. 266667 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Mancata richiesta di punizione del delitto comune commesso dal cittadino all'estero - Assenza di richiesta di estradizione - Collaborazione nella ricerca delle prove da parte dello Stato estero - Rinuncia alla volontà di perseguire il reo - Configurabilità - Improcedibilità - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO
Non è configurabile alcuna improcedibilità, qualora il Ministero della giustizia non abbia richiesto la punizione del colpevole di un delitto comune commesso dal cittadino all'estero ai sensi dell'art. 9, terzo comma, cod. pen., se lo Stato estero, nel cui territorio siano stati commessi i reati, non solo non si avvale della facoltà di richiedere l'estradizione, ma porta a conoscenza dello stato italiano, nel cui territorio si trovi il reo, l'esistenza dei delitti, collaborando alla raccolta delle prove e dimostrando così d'avere rinunciato a punire direttamente l'autore dei fatti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)