Sez. 1, Sentenza n. 38019 del 12/05/2004 Ud. (dep. 27/09/2004) Rv. 229735 - 01
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La condizione di procedibilità prevista dall'art. 9, comma terzo, cod. pen. è realizzata quando l'Autorità giudiziaria estera, non avvalendosi della facoltà di chiedere l'estradizione, trasmetta all'autorità giudiziaria italiana tutti gli atti di indagine compiuti e chieda di dare seguito alla procedura penale in Italia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)