Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 54 del 1984
Massime (1)
Massima n. 15803
- Impiego pubblico
- Attribuzione di una indennità "per servizi di istituto" a determinate categorie di personale e non anche ai vigili urbani con qualifica di agenti di P.S.
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lazio c/Mastrofrancesco Mariano ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul ricorso di Fabietti Franco ed altro c/Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore prof. Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile della Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
punto 2
ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;
punto 3
considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria "), sollevata con ordinanze 24 novembre 1981 del Consiglio di Stato e 5 gennaio 1982 del TAR della Lombardia di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze